Misure per contenere l'epidemia del Coronavirus - Assemblea condominiale in VIDEOCONFERENZA

Nell’era del Coronavirus la convocazione dell’assemblea non è possibile, vigendo il divieto di assembramenti e riunioni introdotto dal D. L. 23.2.2020 n. 6, poi “rinforzato” dalle varie normative adottate successivamente, prima fra tutte l’art. 1 D.P.C.M. 4.3.2020, ai sensi del quale “sull'intero territorio nazionale (…) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)”.
La vita del Condominio dipende dall'assemblea, quale organo deliberante, quindi ricorrendo all'assemblea in VIDEOCONFERENZA, permettendo così ad ogni Condomino di poter comunicare con gli altri come se fosse fisicamente presente in una sala riunioni, potremmo continuare a gestire, o meglio garantire, la continuità della conduzione condominiale.
La convocazione dell'assemblea in VIDEOCONFERENZA può avvenire solo con il preventivo consenso firmato e inviato al nostro indirizzo email.


Registro di anagrafe condominiale

Ai sensi dell'art. 1130 Cod. Civ., n. 6, l'amministratore deve curare la tenuta del regitro di anagrafe condominiale, il quale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciscuna unità immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Le variazioni di questi dati devono essere comunicate all'amministratore per iscritto entro 60 giorni dal loro verificarsi.


Comunicazione di vendita immobile

L'art. 63 Disp. att. Cod. Civ. prevede, all'ultimo comma, che "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto". Questo consente all'amministratore di aggiornare il registro di anagrafe condominiale (art. 1130 Cod. Civ.) che contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.


Comunicazione di nuova locazione

La Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015), relativamente ai contratti di locazione ad uso abitativo, dispone anche che: “è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale”.
In sostanza, si è imposto al proprietario dell’unità immobiliare di comunicare all’amministratore di condominio degli estremi della registrazione del contratto.


Riparto spese condominiali proprietario inquilino

Il nostro studio non provvede alla ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino dovendo per questo provvedere direttamente il proprietario, ma è disponibile ad attivarsi in tale senso se specificamente richiesto. In caso di insolvenza dell'inquilino, il proprietario rimane il debitore principale nei confronti del condominio, le spese che verranno imputate sono quelle inerenti gli oneri accessori di cui alla Legge 392/1978 art. 9, salvo patto contrario.


Comunicazione di cessata locazione


Riparto spese condominiali proprietario inquilino per cessata locazione


Richiesta di convocazione di assemblea straordinaria

Una assemblea straordinaria può essere convocata dall'amministratore, quando lo ritiene necessario ed opportuno, o può essere richiesta da almeno 2 condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. In tal caso, trascorsi 10 giorni dalla richiesta senza che questa abbia avuto seguito, i condomini possono provvedere direttamente a convocare l'assemblea.


Norme di buona convivenza e rispetto del regolamento di condominio

Ogni segnalazione di infrazione al regolamento di condominio deve essere segnalata in forma scritta all'amministratore. L'amministratore può irrogare sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio, se non esplicitamente già previste, solo in forza di una delibera assembleare che deve essere adottata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 Cod. Civ..


Ordine del giorno

E' facoltà di ciscun condomino chiedere all'amministratore l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti di proprio interesse. Tale richiesta può essere avanzata in assemblea con la richiesta che venga messa a verbale ed inserita nell'ordine del giorno della successiva assemblea oppure, in qualsiasi momento, con comunicazione indirizzata all'amministratore.