Annullate le assemblee condominiali fino al 1° marzo

24/02/2020
Tutte le assemblee condominiali indette, per i nostri Condomini, per questa settimana, sono rimandate a data da destinarsi, ciò in seguito alle misure urgenti assunte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che includono la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, eccezionalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri.


Guida al Bonus Facciate 2020

15/02/2020
Da ieri è finalmente disponibile sul sito dell'agenzia delle entrata la guida, con tutti i chiarimenti di cui avevamo bisogno, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale 2020 sulle facciate dei Condomini.


Bonus facciate……. Solo quest’anno!!?? Solo in centro!!??

08/02/2020
Il bonus facciate è una novità introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2020 e prevede una detrazione fiscale Irpef fino al 90% delle spese sostenute per interventi di recupero e restauro delle facciate di immobili, ma solo fino al 31 dicembre 2020.
Le spese ammesse riguardano: intonacatura, verniciatura, balconi e ringhiere, decorazioni, tra cui ad esempio i marmi di facciata.
Sono escluse dal bonus invece le spese relative a: impianti per l’illuminazione, pluviali, cavi per la televisione e infissi.
La detrazione spetta solo per gli interventi su immobili che si trovano nei centri abitati o nelle aree limitrofe (zone omogenee A o B), non nelle aree a bassa intensità di urbanizzazione (zone C) e sarà cumulabile con altre misure di risparmio energetico.
Solo un anno perché questo sia attuabile in ambito condominiale è un’utopia (predisposizione computi, pratiche edilizie e sicurezza, raccolta preventivi, assemblee condominiali, raccolta dei fondi necessari per procedere, esecuzione dei lavori, saldo delle fatture, etc)….probabilmente per questo la percentuale di detrazione è così alta!


Attestati di frequenza e superamento esame 2019

07/10/2019
Tra i requisiti per l'incarico di amministratore c'è anche la formazione periodica; la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con "cadenza annuale", ritenendosi che essa decorra dal 09/10/2014, data di entrata in vigore del d.m. che regola la formazione. Alleghiamo gli attestati relativi al nostro recente corso.


Se il cane abbaia è reato? Qual’è il minimo di sopportazione richiesto, per pacifica convivenza, a ogni persona?

23/05/2019
Sempre più frequentemente, i condomini si lamentano riguardo ai guaiti emessi dai cani dei propri vicini. Ma quando siamo di fronte ad un illecito? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (SEZ. III PENALE, SENTENZA 6 NOVEMBRE 2018 – 30 APRILE 2019, N. 17811) ha fatto chiarezza.
La alleghiamo insieme ad alcune righe sull'argomento


Clima invernale a maggio

08/05/2019
.....e il Comune di Codroipo (UD) proroga l'accensione del riscaldamento fino al 14 maggio, per un massimo di 5 ore giornaliere (ordinanza n. 39 del 08/05/1938).


Regali amari per i Condomini sotto l'albero

17/12/2018
L’Agenzia delle Entrate, mutando una posizione espressa a suo tempo con la circolare n. 59E/1977, ha pubblicato, lo scorso 4 dicembre, la risposta ad all'istanza di consulenza giuridica n.3/2018 con la quale ha affermato che i condomini NON hanno diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, nelle forniture di energia elettrica e nelle manutenzioni per i cancelli, gli impianti citofonici, gli ascensori e altro.
In base alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate le società di fornitura/distribuzione di energia dovranno modificare il trattamento IVA applicato nelle fatture per forniture di energia elettrica, emesse verso condomini, portandolo all’aliquota ordinaria del 22%, perchè gli ambienti in questione non possono essere destinati ad abitazione e quindi non può essere soddisfatto il requisito dell'uso domestico richiesto dalla norma per poter applicare l'aliquota agevolata.....


Amministratore e formazione periodica

31/10/2018
E' necessario avere piena e chiara conoscenza del fatto che l'amministratore deve essere nel possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter svolgere l'attività, e ciò anche con riguardo alla formazione periodica obbligatoria; nel caso di società tutti i soci, illimitatamente responsabili, devono essere in possesso di tutti i requisiti (art. 71 bis disp. att.). Se, al momento dell'affidamento dell'incarico, l'amministratore non è in grado di produrre la documentazione attestante il superamento del corso annuo di formazione la delibera può essere dichiarata nulla. Gli attestati di frequenza al nostro ultimo corso sono qui pubblicati e gli stessi sono affissi, insieme ad altri, nella sala riunioni del nostro studio, a disposizione di tutti i nostri Condomini.


Formazione periodica

22/12/2017
L'art. 71 delle disp.att. del Cod. Civ. elenca i rigorosi requisiti per poter svolgere l'attività di amministratore condominiale e prevede anche la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Il decreto ministeriale n. 140 del 13.08.2014 ha poi chiarito che la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale. La maggior parte degli interpreti ritiene che la periodicità dell'aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento.


Contratto di Rent to Buy e Condominio

22/12/2017
Il DL 133/2014 (Sblocca Italia) ha introdotto la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, meglio nota come RENT TO BUY. Il contratto ha per oggetto beni immobili, senza ulteriore specificazione e il termine da apporre per la vendita viene determinato dalle parti (al fine di preservare le tutele connesse alla trascrizione del contratto, non si dovrebbero superare i 10 anni). Rispetto al condominio, il contratto di RENT TO BUY deve essere comunicato all'amministratore ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe condominiale. Il conduttore/acquirente ha il diritto di essere convocato e di votare nelle assemblee che trattano dell'ordinaria amministrazione e al godimento dei beni comuni e dei servizi comuni. Il conduttore/acquirente risponde direttamente delle spese di custodia e di manutenzione ordinaria dell'immobile. I due soggetti, in ogni caso, rispondono in solido verso il condominio per le obbligazioni tra loro correnti e il conduttore/acquirente è equiparato all'usufruttuario.