24/05/2020
Alla luce della poca chiarezza della legittimazione dello svolgimento delle assemblee condominiali, visti il DL del 16/05/2020 e l’ordinanza 14 PC FVG del 17/05/2020 (articoli 4 e 5), malgrado la mancanza di proroghe per l’approvazione dei rendiconti e la nomina dell’amministratore, il nostro studio ritiene di NON dare ancora corso alle Assemblee Condominiali in presenza in attesa sia di certezze normative, sia di sicurezze sanitarie.
Non possiamo non considerare:
• i sacrifici fatti fino a questo momento da parte di tutti per il contenimento del COVID-19 e le incertezze comunque legate agli sviluppi del virus con la FASE 2;
• gli alti costi dell’affitto di una sala idonea allo svolgimento delle riunioni (gestione degli accessi e delle uscite evitando assembramenti, corridoi per accesso/uscita separati, dotazione di igienizzanti, sedute a distanza sociale, adeguata areazione naturale della sala, sanificazione della sala prima e dopo la riunione etc.);
• il rispetto della normativa sulla privacy andando a trattare dati strettamente personali e sensibili (quarantena, temperatura corporea, etc.);
• le conseguenze per l’eventuale presenza di una persona positiva al COVID-19, che potrebbe essere anche asintomatica, che metterebbe a rischio la salute del presenti, con l’imposizione della successiva quarantena obbligatoria (senza citare conseguenze più importanti).
Abbiamo cura di noi stessi perché “La salute è il primo dovere della vita” (Oscar Wilde).
Se gli argomenti da discutere nel corso dell’Assemblea lo consentono (ordinaria amministrazione) e tutti i Condomini hanno fornito il consenso firmato a procedere in modo virtuale, la MN amministrazioni snc continuerà con le Assemblee in VIDEOCONFERENZA, nel rispetto della normativa in termini di convocazione e delibere.
RICHIAMI DI LEGGE:
Decreto legge n. 33 DEL 16/05/2020
Art. 1 c. 8: E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalita’ stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Art. 1 c. 10: Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ordinanza 14 PC FVG del 17/05/2020
Art. 4: che sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;
Art. 5: che siano consentite le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;
09/04/2020
E' in atto un'emergenza sanitaria senza precedenti che ci porta a trovare soluzioni alle restrizioni imposte per contenere l'epidemia del Coronavirus, per gestire, o meglio garantire, la continuità della conduzione condominiale; una di queste è di ovviare alla fisicità dell'assemblea condominiale tradizionale attraverso l'assemblea in VIDEOCONFERENZA.
La vita del Condominio dipende dall'assemblea, quale organo deliberante, quindi ricorrendo al "mondo" virtuale e avvalendosi di software come SKYPE o similari (che consentono di effettuare gratuitamente videochiamate e si possono installare su telefono cellulare, computer o tablet) potremmo realizzare una assemblea in VIDEOCONFERENZA, permettendo così ad ogni Condomino di poter comunicare con gli altri come se fosse fisicamente presente in una sala riunioni.
La convocazione dell'assemblea in VIDEOCONFERENZA può avvenire solo con il preventivo consenso firmato da parte di ogni Condomino.
Ricordiamo che il consenso non impone la partecipazione all'assemblea in VIDEOCONFERENZA ma ci consentirebbe di indire comunque l'assemblea e di garantire la continuità della gestione condominiale.
Di seguito il modulo da compilare e firmare per l'adesione.
09/03/2020
Alla luce delle recenti disposizioni governative per la gestione dell’emergenza Covid-19 (DPCM 9 marzo 2020) ed al fine di evitare l’afflusso degli utenti negli uffici, il nostro studio rimarrà chiuso garantendo il regolare servizio lunedì 9.30-11.30, martedì 10.00-12.00 e 15.00-17.00 e giovedì 9.30-11.30, in modalità smart working, quindi privilegiando ed intensificando la modalità telematica e telefonica (cellulare). Invitiamo, pertanto, la nostra clientela e gli utenti tutti, a servirsi degli strumenti digitali.
LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI SONO TUTTE ANNULLATE FINO AL 3 APRILE.
Ringraziamo per la collaborazione.
14/02/2020
Da ieri è finalmente disponibile sul sito dell'agenzia delle entrata la guida, con tutti i chiarimenti di cui avevamo bisogno, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale 2020 sulle facciate dei Condomini.
07/02/2020
Il bonus facciate è una novità introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2020 e prevede una detrazione fiscale Irpef fino al 90% delle spese sostenute per interventi di recupero e restauro delle facciate di immobili, ma solo fino al 31 dicembre 2020.
Le spese ammesse riguardano: intonacatura, verniciatura, balconi e ringhiere, decorazioni, tra cui ad esempio i marmi di facciata.
Sono escluse dal bonus invece le spese relative a: impianti per l’illuminazione, pluviali, cavi per la televisione e infissi.
La detrazione spetta solo per gli interventi su immobili che si trovano nei centri abitati o nelle aree limitrofe (zone omogenee A o B), non nelle aree a bassa intensità di urbanizzazione (zone C) e sarà cumulabile con altre misure di risparmio energetico.
Solo un anno perché questo sia attuabile in ambito condominiale è un’utopia (predisposizione computi, pratiche edilizie e sicurezza, raccolta preventivi, assemblee condominiali, raccolta dei fondi necessari per procedere, esecuzione dei lavori, saldo delle fatture, etc)….probabilmente per questo la percentuale di detrazione è così alta!
06/10/2019
Tra i requisiti per l'incarico di amministratore c'è anche la formazione periodica; la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con "cadenza annuale", ritenendosi che essa decorra dal 09/10/2014, data di entrata in vigore del d.m. che regola la formazione. Alleghiamo gli attestati relativi al nostro recente corso.
22/05/2019
Sempre più frequentemente, i condomini si lamentano riguardo ai guaiti emessi dai cani dei propri vicini. Ma quando siamo di fronte ad un illecito? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (SEZ. III PENALE, SENTENZA 6 NOVEMBRE 2018 – 30 APRILE 2019, N. 17811) ha fatto chiarezza.
La alleghiamo insieme ad alcune righe sull'argomento
16/12/2018
L’Agenzia delle Entrate, mutando una posizione espressa a suo tempo con la circolare n. 59E/1977, ha pubblicato, lo scorso 4 dicembre, la risposta ad all'istanza di consulenza giuridica n.3/2018 con la quale ha affermato che i condomini NON hanno diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, nelle forniture di energia elettrica e nelle manutenzioni per i cancelli, gli impianti citofonici, gli ascensori e altro.
In base alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate le società di fornitura/distribuzione di energia dovranno modificare il trattamento IVA applicato nelle fatture per forniture di energia elettrica, emesse verso condomini, portandolo all’aliquota ordinaria del 22%, perchè gli ambienti in questione non possono essere destinati ad abitazione e quindi non può essere soddisfatto il requisito dell'uso domestico richiesto dalla norma per poter applicare l'aliquota agevolata.....
30/10/2018
E' necessario avere piena e chiara conoscenza del fatto che l'amministratore deve essere nel possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter svolgere l'attività, e ciò anche con riguardo alla formazione periodica obbligatoria; nel caso di società tutti i soci, illimitatamente responsabili, devono essere in possesso di tutti i requisiti (art. 71 bis disp. att.). Se, al momento dell'affidamento dell'incarico, l'amministratore non è in grado di produrre la documentazione attestante il superamento del corso annuo di formazione la delibera può essere dichiarata nulla. Gli attestati di frequenza al nostro ultimo corso sono qui pubblicati e gli stessi sono affissi, insieme ad altri, nella sala riunioni del nostro studio, a disposizione di tutti i nostri Condomini.
21/12/2017
L'art. 71 delle disp.att. del Cod. Civ. elenca i rigorosi requisiti per poter svolgere l'attività di amministratore condominiale e prevede anche la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Il decreto ministeriale n. 140 del 13.08.2014 ha poi chiarito che la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale. La maggior parte degli interpreti ritiene che la periodicità dell'aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento.